La differenza fra ‘risarcimento’ (del danno) e ‘indennizzo’

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Gianluca
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Iscritto in data: sab, 25 ago 2007 18:34

La differenza fra ‘risarcimento’ (del danno) e ‘indennizzo’

Intervento di Gianluca »

Avendo letto quest’intervento
Fausto Raso ha scritto:Provi a sostituire "indennità" con "compenso", "risarcimento" e simili: il dubbio svanirà.
Carlo ha ottenuto un risarcimento (un'indennità) "di" 800 euro. :wink:
, credo sia interessante sottolineare la differenza semantica sussistente fra le due parole di cui al titolo del filone. In effetti, i vocabolari che ho consultato non evidenziano alcuna distinzione (...almeno, la distinzione non sembra trovare esplicito riscontro in essi: ‘risarcimento’ e ‘indennizzo’ risultano parole sinonime…). Tuttavia, sotto il profilo giuridico, ‘risarcimento’ e ‘indennizzo’ sono il corrispettivo logico di due realtà differenti.

Il risarcimento del danno consiste nell’‘integrale’ riparazione della lesione subíta in conseguenza di un’attività ‘antigiuridica’.

L’indennizzo, invece, è la somma di denaro dovuta a titolo di ristoro patrimoniale per riparare ‘parzialmente’ la diminuzione economica subíta dalla parte in conseguenza di un atto ‘lecito’ (diminuzione che consegue, quindi, a fatti che sacrificano diritti altrui ma che non sono antigiuridici in quanto autorizzati o imposti da una norma di legge).

In tal senso milita il riferimento all’‘indennizzo’ da parte dell’articolo 42, comma tre, della Costituzione: «La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale».

L’indennizzo (e non il risarcimento) dell’esproprio è una somma di denaro che lo Stato o altro ente pubblico versa al privato per compensarlo della perdita della proprietà del bene per causa d'interesse generale (perdita della proprietà in conseguenza di un atto ‘lecito’: l'‘espropriazione’ [per pubblica utilità]).

Ciò detto, non è la stessa cosa, almeno sotto il profilo giuridico (ribadisco), dire: Carlo ha ottenuto un risarcimento/un'indennità di 800 euro.

Il motivo per cui sia previsto l'indennizzo nonostante l'atto compiuto sia lecito (...molti si domanderanno...), nonché la differenza testé indicata sono bene illustrati qui.
Ultima modifica di Gianluca in data mar, 11 ott 2011 18:11, modificato 1 volta in totale.
Gino Zernani
Interventi: 136
Iscritto in data: lun, 11 lug 2005 18:19

Intervento di Gino Zernani »

Scusi Gianluca, su quale piano vuol mettere il suo intervento? Sul piano del lessico comune? Bah, la consultazione di qualche buon vocabolario è sufficiente per confermarle che son praticamente sinonimi.
Sul piano giuridico è diverso, è vero! ma allora mi permetta alcune osservazioni.
1) Indennizzo è rinvenibile nei sacri testi giuridici solo una volta: dove l'ha trovato lei, nella Costituzione, la quale rimanda al Codice Civile.
2) Questo a sua volta parla solo di indennità. Una lettura più attenta delle fattispecie "indennizzabili" (magari con un un buon manuale di diritto civile alla mano, le consiglio lo storico Trabucchi) le farebbe apprezzare che l'indennità non è affatto un ristoro, ma semplicemente un prezzo, una somma (aggiuntiva o meno) che trova fondamento nella legge o nel contratto stesso. Dunque ben ha fatto Fausto a suggerire "compenso".
3) Il risarcimento invece presuppone in rigida sequenza: un atto illecito, il danno causato (cioè la lesione di un interesse legittimo del danneggiato), la responsabilità dell'attore e solo dopo aver acclarato ciò, il danneggiato ha diritto alla restitutio in integrum , al ristoro, al risarcimento.
Cioè , l'indennità è il frutto di una sinallagmatica obbligazione reciproca (voluta o meno da chi la subisce: questo è altro affare!) contrattuale (nel caso della rappresentanza, del mandato, dell'annullamento del matrimonio) o ipso iure (ad esempio nelle servitù fondiarie, o nell'esproprio), a cui ad una prestazione (la vendita del bene espropriato, il diritto a passare tutti i giorni nel mio campo, l'aver procurato clienti) corrisponde una controprestazione, il denaro per l'appunto.
Viceversa il risarc. è il diritto a riottenere ciò che altri hanno illecitamente menomato; ovvero: non esiste rapporto sinallagmatico tra prestazione e controprestazione (non c'è nessun contratto o nessuna legge che ti obbligava a scorticarmi l'auto: adesso paghi!).
In conclusione non ce l'ho con lei ma con la sua scelta di fidarsi ciecamente (e unicamente) di vichipedia per interventi così tecnici: si usi, ma si abbia l'accortezza di verificare anche altre fonti.
Gianluca
Interventi: 128
Iscritto in data: sab, 25 ago 2007 18:34

Intervento di Gianluca »

Gino Zernani ha scritto:In conclusione non ce l'ho con lei ma con la sua scelta di fidarsi ciecamente (e unicamente) di vichipedia per interventi così tecnici: si usi, ma si abbia l'accortezza di verificare anche altre fonti.
Mi scusi Gino Zernani, ma la sua è un’illazione: bella e buona! Non so sulla base di quali presupposti lei scriva certe parole. Le definizioni di ‘risarcimento’ e ‘indennizzo’ che ho riportato nell’intervento precedente sono tratte da un codice civile spiegato articolo per articolo. Ho rimandato i cruscanti all’intervento di ‘vichipedia’ per avere un quadro generale della situazione, e, dal momento che questo è un fòro dedicato alla lingua italiana, ho ritenuto opportuno non approfondire l’argomento.
Gino Zernani ha scritto:Scusi Gianluca, su quale piano vuol mettere il suo intervento? Sul piano del lessico comune? Bah, la consultazione di qualche buon vocabolario è sufficiente per confermarle che son praticamente sinonimi.
Ho precisato che sotto il profilo giuridico non sono la stessa cosa: l’ho detto all’inizio e l’ho ribadito prima di concludere. Personalmente parlando, io presterei una certa attenzione nell’usare l’una e l’altra parola, cosí come, per esempio, una certa attenzione presterei nell’usare le parole ‘Stato’ e ‘nazione’, ché son diverse...
Gino Zernani ha scritto:1) Indennizzo è rinvenibile nei sacri testi giuridici solo una volta: dove l'ha trovato lei, nella Costituzione, la quale rimanda al Codice Civile.
2) Questo a sua volta parla solo di indennità.
La parola indennizzo si rinviene anche nel quarto comma dell’art. 1635 c.c. [«In ogni caso si deve tener conto degli indennizzi che l’affittuario abbia conseguito o possa conseguire in relazione alla perdita sofferta.»] e nel terzo comma dell’art. 1660 c.c. [«Se le variazioni sono di notevole entità, il committente può recedere dal contratto ed è tenuto a corrispondere un equo indennizzo.»]
Gino Zernani ha scritto:(magari con un un buon manuale di diritto civile alla mano, le consiglio lo storico Trabucchi)
Preferisco il Perlingieri. Piú specifico. Dispongo anche del Torrente e del Bessone.
Gino Zernani ha scritto:Una lettura più attenta delle fattispecie "indennizzabili" […] le farebbe apprezzare che l'indennità non è affatto un ristoro, ma semplicemente un prezzo, una somma (aggiuntiva o meno) che trova fondamento nella legge o nel contratto stesso.
Non ho detto ‘punto’ che l’‘indennizzo’ è un ristoro, ma ho detto che è una ‘somma di denaro’ dovuta a ‘titolo’ di ristoro patrimoniale, sottolineando in particolare che mentre il risarcimento di un danno tende al pieno ripristino della situazione che esiste prima che il danno stesso si produca, l’indennizzo consiste in un intervento riparatore economico non necessariamente commisurato all’effettiva entità del danno sopportato dall’avente diritto, ma agganciato a parametri prestabiliti per legge o per contratto. Ma soprattutto: la fattispecie risarcitoria in senso stretto ruota attorno al concetto d'ingiustizia del danno subíto; l'obbligo d'indennizzare pregiudizi per atti leciti presuppone proprio l'assenza di antigiuridicità della condotta produttiva del nocumento. Sul piano del diritto amministrativo, per esempio: «In merito alla quantificazione dell’indennizzo spettante alla parte che abbia subìto un pregiudizio per effetto della revoca di un provvedimento amministrativo, la dottrina che ha indagato intorno al problema della responsabilità da atto lecito nel diritto pubblico, ha da tempo avvertito che tanto il risarcimento, che l’indennizzo hanno funzione compensativa di un pregiudizio cagionato dal soggetto (pubblico) che vi è tenuto (in questo senso, sulla comune funzione compensativa di indennizzo e risarcimento, T.A.R. Trentino-Alto Adige, Trento, sentenza n. 300/2006, cit.): con l’unica differenza che mentre il primo discende da un atto illecito, il secondo è la conseguenza del c.d. atto lecito dannoso». [TAR Sicilia-Palermo, sent. 9 luglio 2007, n. 1775.]
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