C'è però un termine che non deriva dal cattivo uso ma è esposto così nel Codice Civile. L'art. 833 C.C. (https://www.gazzettaufficiale.it/atto/s ... Articolo=2) infatti recita:
Sicché da sempre i giuristi dicono "atti emulativi, atti d'emulazione" per significare quegli atti che il proprietario di un bene ha sì il diritto di compiere ma che nel caso concreto sono stati compiuti senza altro scopo che quello di nuocere o recare molestia.Art. 833.
(Atti d'emulazione). Il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo
che quello di nuocere o recare molestia ad altri.
Ho cercato etimo e spiegazioni senza venire a capo di nulla. È sicuramente un uso del solo linguaggio giuridico ma non si capisce come da emulare, emulazione, cioè «imitare» e simili sia finito col significare "recare molestia". Voi avete qualche idea?
Con l'occasione segnalo un video dell'avvocato e professore Guglielmo Gulotta (singolare figura di giurista e psicologo) che ironizza sulle scelte linguistiche dei colleghi: https://www.youtube.com/watch?v=QrYTBPOD2-Q