«La discovery degli atti»
Inviato: ven, 21 nov 2014 23:41
Forestierimo tecnico, direi inconsueto perché se dovessi dire un territorio ancora scevro di anglicismi penserei senz'altro al "legalese". Trovatemi un forestierismo nel codice penale, o in quello civile.
A quanto credo di aver capito, la discovery degli atti è un modo sintetico per descrivere principalmente quanto previsto dall'art. 415-bis del c.p.p., in particolare il comma 2: «L'avviso [della conclusione delle indagini preliminari] contiene la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia».
Quindi il P.M., una volta concluse le indagini preliminari, rende gli atti disponibili alla difesa, che a questo punto «può chiedere al P.M. il compimento di ulteriori indagini».
Quando non era ancora stata introdotta la discovery degli atti, gli stessi rimanevano segreti, al punto che l'indagato poteva essere persino all'oscuro che vi fosse un procedimento a suo carico (cfr. qui).
Qui il termine discovery viene così definito (corsivi nell'originale): «Termine di derivazione anglosassone attestante l'emergere di elementi probatori funzionali alla decisione finale in sede dibattimentale. Trattasi di un fisiologico corollario alla matrice accusatoria del nuovo rito penale, alla stregua del quale, in conformità al modello dei Paesi di common law, l'organo deputato alla pronuncia giurisdizionale deve venire a conoscenza dei supporti probatori nel corso dell'iter dibattimentale, senza poter valorizzare i dati acquisiti nell'ambito dell'attività d'indagine.».
A quanto credo di aver capito, la discovery degli atti è un modo sintetico per descrivere principalmente quanto previsto dall'art. 415-bis del c.p.p., in particolare il comma 2: «L'avviso [della conclusione delle indagini preliminari] contiene la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia».
Quindi il P.M., una volta concluse le indagini preliminari, rende gli atti disponibili alla difesa, che a questo punto «può chiedere al P.M. il compimento di ulteriori indagini».
Quando non era ancora stata introdotta la discovery degli atti, gli stessi rimanevano segreti, al punto che l'indagato poteva essere persino all'oscuro che vi fosse un procedimento a suo carico (cfr. qui).
Qui il termine discovery viene così definito (corsivi nell'originale): «Termine di derivazione anglosassone attestante l'emergere di elementi probatori funzionali alla decisione finale in sede dibattimentale. Trattasi di un fisiologico corollario alla matrice accusatoria del nuovo rito penale, alla stregua del quale, in conformità al modello dei Paesi di common law, l'organo deputato alla pronuncia giurisdizionale deve venire a conoscenza dei supporti probatori nel corso dell'iter dibattimentale, senza poter valorizzare i dati acquisiti nell'ambito dell'attività d'indagine.».