Fratelli d’Italia e la proposta di multare i forestierismi
Inviato: ven, 31 mar 2023 17:19
Mi limito ad aprire il filone. Mi riferisco a questa notizia. Si commenta da sola… e anche oggi se ne parla domani… 

Spazio di discussione sulla lingua italiana / Discussion board on the Italian language
https://www.achyra.org/cruscate/
Art. 1. (Princìpi generali)
1. La lingua italiana è la lingua ufficiale della Repubblica, che ne promuove l’apprendimento, la diffusione e la valorizzazione, nel rispetto della tutela delle minoranze linguistiche ai sensi dell’articolo 6 della Costituzione e della legge 15 dicembre 1999, n. 482.
2. La Repubblica garantisce l’uso della lingua italiana in tutti i rapporti tra la pubblica amministrazione e il cittadino nonché in ogni sede giurisdizionale, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 111, terzo comma, della Costituzione.
Art. 2. (Utilizzo della lingua italiana nella fruizione di beni e di servizi)
1. La lingua italiana è obbligatoria per la promozione e la fruizione di beni e di servizi pubblici nel territorio nazionale.
2. Gli enti pubblici e privati sono tenuti a presentare in lingua italiana qualsiasi descrizione, informazione, avvertenza e documentazione relativa ai beni materiali e immateriali prodotti e distribuiti sul territorio nazionale.
3. L’indicazione delle attività commerciali, dei prodotti tipici, delle specialità e delle aree geografiche di denominazione italiana, riportata in lingua straniera su merci destinate al mercato internazionale, deve essere accompagnata dalla corrispondente denominazione italiana. La Repubblica promuove con ogni mezzo la tutela delle denominazioni italiane negli Stati esteri.
Art. 3. (Utilizzo della lingua italiana nell’informazione e nella comunicazione)
1. Ogni tipo e forma di comunicazione o di informazione presente in un luogo pubblico o in un luogo aperto al pubblico ovvero derivante da fondi pubblici e destinata alla pubblica utilità è trasmessa in lingua italiana.
2. Per ogni manifestazione, conferenza o riunione pubblica organizzata nel territorio italiano è obbligatorio l’utilizzo di strumenti di traduzione e di interpretariato, anche in forma scritta, che garantiscano la perfetta comprensione in lingua italiana dei contenuti dell’evento.
Art. 4. (Utilizzo della lingua italiana negli enti pubblici e privati)
1. Chiunque ricopre cariche all’interno delle istituzioni italiane, della pubblica amministrazione, di società a maggioranza pubblica e di fondazioni il cui patrimonio è costituito da pubbliche donazioni è tenuto, ferme restando le norme sulla parificazione delle lingue adottate dagli statuti speciali delle regioni autonome e delle province autonome di Trento e di Bolzano, alla conoscenza e alla padronanza scritta e orale della lingua italiana.
2. Le sigle e le denominazioni delle funzioni ricoperte nelle aziende che operano nel territorio nazionale devono essere in lingua italiana. È ammesso l’uso di sigle e di denominazioni in lingua straniera in assenza di un corrispettivo in lingua italiana.
3. I regolamenti interni delle imprese che operano nel territorio nazionale devono essere redatti in lingua italiana. Ogni documento comportante obblighi per il dipendente o disposizioni la cui conoscenza è necessaria al dipendente per l’esecuzione del proprio lavoro deve essere redatto in
lingua italiana. I citati documenti possono essere accompagnati dalla traduzione in una o più lingue straniere.
Art. 5. (Utilizzo della lingua italiana nei contratti di lavoro)
1. All’articolo 1346 del codice civile è aggiunto, infine, il seguente comma: « Il contratto deve essere stipulato nella lingua italiana. Il contratto è tradotto in lingua straniera qualora una delle parti contraenti sia residente o cittadino in un Paese diverso da quello italiano ».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai documenti ricevuti dall’estero o destinati all’estero.
Art. 6. (Utilizzo della lingua italiana nelle scuole e nelle università)
1. Negli istituti scolastici di ogni ordine e grado nonché nelle università pubbliche italiane le offerte formative non specificamente rivolte all’apprendimento delle lingue straniere devono essere in lingua italiana. Eventuali corsi in lingua straniera sono ammessi solo se già previsti in lingua
italiana, fatte salve eccezioni giustificate dalla presenza di studenti stranieri, nell’ambito di progetti formativi specifici, di insegnanti o di ospiti stranieri.
2. Le scuole straniere o specificamente destinate ad accogliere alunni di nazionalità straniera nonché gli istituti che dispensano un insegnamento a carattere internazionale non sono sottoposti agli obblighi di cui al comma 1.
Art. 7. (Comitato per la tutela, la promozione e la valorizzazione della lingua italiana)
1. Presso il Ministero della cultura è istituito il Comitato per la tutela, la promozione e la valorizzazione della lingua italiana nel territorio nazionale e all’estero.
2. Il Comitato di cui al comma 1 è composto dal Ministro della cultura, o da un suo delegato, che lo presiede, da un rappresentante dell’Accademia della Crusca, da un rappresentante della società Dante Alighieri, da un rappresentante dell’istituto Treccani, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da un rappresentante del Ministero dell’istruzione e del merito, da un rappresentante del Ministero dell’università e della ricerca, da un rappresentante del Dipartimento per l’editoria e l’informazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un rappresentante della RAI – Radiotelevisione italiana Spa e da tre membri del Parlamento, indicati d’intesa dai Presidenti delle due Camere. Ai componenti del Comitato non spettano gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro della cultura.
4. Il Presidente convoca la prima riunione del Comitato entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti.
5. Il Comitato di cui al comma 1 promuove:
a) la conoscenza delle strutture grammaticali e lessicali della lingua italiana;
b) l’uso corretto della lingua italiana e della sua pronunzia nelle scuole, nei mezzi di comunicazione, nel commercio e nella pubblicità;
c) l’insegnamento della lingua italiana nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università;
d) l’arricchimento della lingua italiana allo scopo primario di mettere a disposizione dei cittadini termini idonei a esprimere tutte le nozioni del mondo contemporaneo, favorendo la presenza della lingua italiana nelle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
e) nell’ambito delle amministrazioni pubbliche, forme di espressione linguistica semplici, efficaci e immediatamente comprensibili, al fine di agevolare e di rendere chiara la comunicazione con i cittadini anche attraverso strumenti informatici;
f) l’insegnamento della lingua italiana all’estero, d’intesa con la Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all’estero, di cui all’articolo 4 della legge 22 dicembre 1990, n. 401.
Art. 8. (Sanzioni)
1. La violazione degli obblighi di cui alla presente legge comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 5.000 euro a 100.000 euro.
Ecco, appunto.brg ha scritto: sab, 01 apr 2023 13:46 Inoltre rimane il nodo di che cosa si intenda per lingua italiana, perché non vorrei mai essere multato per aver detto o scritto "trance" o "bar" o "(omni)bus", mentre c'è gente che parla di "evidenze scientifiche", che è "confidente" nell'azione di governo e che rifinanzia i piani per la sicurezza "cibernetica" del paese.
Riporto la proposta di Carnby.G.B. ha scritto: sab, 01 apr 2023 13:05 A me sembra la legge che molti frequentatori di questo forum si aspettano da vent'anni, soprattutto nei toni: «degrado», «inquinamento», «stato di salute», «in Francia e in Spagna», «penalizzare l'accessibilità alla democrazia partecipata» ecc. ecc.
Stupisce la freddezza con la quale si accoglie.
Questo è il punto principale, però. Gli italiani sono abituati ad associare il concetto di «politica linguistica» al fascismo. Le altre proposte sono tutte, a mio avviso, valide proposte. Bisognerebbe che si creasse un dibattito almeno tra i piani alti per capire bene il da farsi, però come proposte sono comprensibili. Quella che non è comprensibile, se lo scopo della legge è creare una politica linguistica sana e a favore dell'italiano, è la multa.Carnby ha scritto: sab, 01 apr 2023 12:06 Se non avesse messo quel tetto di multa a 100.000 euro, davvero spropositato, sarebbe una legge equa e le polemiche tutte pretestuose. Ma dovrebbe essere limitata agli enti statali, secondo me. E con un maggior coinvolgimento della Crusca.
Una sua ratio invece la ha, se si pensa che le aziende sono convinte (purtroppo a ragione) che porti cassa questo abuso di anglismi.Lorenzo Federici ha scritto: sab, 01 apr 2023 21:36Quella che non è comprensibile, se lo scopo della legge è creare una politica linguistica sana e a favore dell'italiano, è la multa.
Ogni legge inevitabilmente deve avere conseguenze diverse per chi rispetta o trasgredisce, altrimenti semplicemente non ha motivo di esistere. Tuttavia, si può lavorare sulla forma per trasmettere un'impressione diversa. Per esempio, anziché parlare di multe per le aziende che usano i forestierismi, si potrebbero prevedere sgravi fiscali per quelle che non li usano. All'atto pratico e numerico degli scambi di denaro, fra le due cose non cambia niente; ma l'impressione emotiva è ben diversa: da un lato punire i trasgressori (= repressione, censura), dall'altra premiare i virtuosi (= investimento, valorizzazione).Canape lasco ctonio ha scritto: dom, 02 apr 2023 12:59Una sua ratio invece la ha, se si pensa che le aziende sono convinte (purtroppo a ragione) che porti cassa questo abuso di anglismi.Lorenzo Federici ha scritto: sab, 01 apr 2023 21:36Quella che non è comprensibile, se lo scopo della legge è creare una politica linguistica sana e a favore dell'italiano, è la multa.
...In pratica, intendevo quello (stiamo parlando di avere lo stesso risultato numerico), ma realizzato nel mio modo (tasse alzate per tutti per qualsivoglia ragione indipendente dalla lingua, e poi premi ai meritevoli per ragioni di lingua) per l'impressione emotiva è molto più carino.Canape lasco ctonio ha scritto: dom, 02 apr 2023 17:24 Perché guadagnare meno (sgravi fiscali) con chi semplicemente fa qualcosa di buonsenso per la sua comunità di appartenenza? Allora semmai tasse aggiuntive per chi non si adegua.
Ah, sí?Un intervento poteva essere eventualmente concordato con la nostra Accademia.