«La discovery degli atti»
Moderatore: Cruscanti
«La discovery degli atti»
Forestierimo tecnico, direi inconsueto perché se dovessi dire un territorio ancora scevro di anglicismi penserei senz'altro al "legalese". Trovatemi un forestierismo nel codice penale, o in quello civile.
A quanto credo di aver capito, la discovery degli atti è un modo sintetico per descrivere principalmente quanto previsto dall'art. 415-bis del c.p.p., in particolare il comma 2: «L'avviso [della conclusione delle indagini preliminari] contiene la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia».
Quindi il P.M., una volta concluse le indagini preliminari, rende gli atti disponibili alla difesa, che a questo punto «può chiedere al P.M. il compimento di ulteriori indagini».
Quando non era ancora stata introdotta la discovery degli atti, gli stessi rimanevano segreti, al punto che l'indagato poteva essere persino all'oscuro che vi fosse un procedimento a suo carico (cfr. qui).
Qui il termine discovery viene così definito (corsivi nell'originale): «Termine di derivazione anglosassone attestante l'emergere di elementi probatori funzionali alla decisione finale in sede dibattimentale. Trattasi di un fisiologico corollario alla matrice accusatoria del nuovo rito penale, alla stregua del quale, in conformità al modello dei Paesi di common law, l'organo deputato alla pronuncia giurisdizionale deve venire a conoscenza dei supporti probatori nel corso dell'iter dibattimentale, senza poter valorizzare i dati acquisiti nell'ambito dell'attività d'indagine.».
A quanto credo di aver capito, la discovery degli atti è un modo sintetico per descrivere principalmente quanto previsto dall'art. 415-bis del c.p.p., in particolare il comma 2: «L'avviso [della conclusione delle indagini preliminari] contiene la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia».
Quindi il P.M., una volta concluse le indagini preliminari, rende gli atti disponibili alla difesa, che a questo punto «può chiedere al P.M. il compimento di ulteriori indagini».
Quando non era ancora stata introdotta la discovery degli atti, gli stessi rimanevano segreti, al punto che l'indagato poteva essere persino all'oscuro che vi fosse un procedimento a suo carico (cfr. qui).
Qui il termine discovery viene così definito (corsivi nell'originale): «Termine di derivazione anglosassone attestante l'emergere di elementi probatori funzionali alla decisione finale in sede dibattimentale. Trattasi di un fisiologico corollario alla matrice accusatoria del nuovo rito penale, alla stregua del quale, in conformità al modello dei Paesi di common law, l'organo deputato alla pronuncia giurisdizionale deve venire a conoscenza dei supporti probatori nel corso dell'iter dibattimentale, senza poter valorizzare i dati acquisiti nell'ambito dell'attività d'indagine.».
Oggi com'oggi non si sente dire dieci parole, cinque delle quali non sieno o d'oltremonte o nuove, dando un calcio alle proprie e native. (Fanfani-Arlìa, 1877)
Secondo me ha capito bene anche se saranno più di sessant'tanni che non studio 'sta robbaccia. Guardi qui http://www.enciclopedia-juridica.biz14. ... covery.htm e cerchi 'discovery' qui http://www.paolonesta.it/attachments/ar ... alizza.pdf
Ultima modifica di Scilens in data sab, 22 nov 2014 1:36, modificato 1 volta in totale.
Saluto gli amici, mi sono dimesso. Non posso tollerare le contraffazioni.
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- Interventi: 1303
- Iscritto in data: sab, 06 set 2008 15:30
Scoperta secondo me non va bene. Durante una partita, io posso scoprire le mie carte (ossia: svelarle e farle vedere intenzionalmente) oppure posso scoprire quelle di un avversario (ossia: vederle contro la sua volontà, o indovinarle senza che vengano mostrate). Tuttavia solo nel secondo caso è indicato il sostantivo "scoperta": se io scopro le mie carte, non ho fatto alcuna scoperta. Tornando alla nostra questione (che è della prima specie), penso non si sia ritenuto di parlare di "scoperta degli atti" perché il termine avrebbe fatto pensare a un'illegittima acquisizione degli stessi.
Ultima modifica di Zabob in data sab, 22 nov 2014 2:30, modificato 2 volte in totale.
Oggi com'oggi non si sente dire dieci parole, cinque delle quali non sieno o d'oltremonte o nuove, dando un calcio alle proprie e native. (Fanfani-Arlìa, 1877)
- Ferdinand Bardamu
- Moderatore
- Interventi: 5195
- Iscritto in data: mer, 21 ott 2009 14:25
- Località: Legnago (Verona)
Visto che il linguaggio legale è incline ad arcaismi, latinismi, parole letterarie, che ne dite di discoperta?
- marcocurreli
- Interventi: 625
- Iscritto in data: ven, 25 set 2009 22:36
- Località: Cagliari
Scoperta nell'accezione 2. del De Mauro (BU, ossia di basso uso, infatti non riportata in altri dizionari): «l’atto di togliere una copertura»; in questo senso scoprimento o discoprimento mi paiono meno ambigui.
Oggi com'oggi non si sente dire dieci parole, cinque delle quali non sieno o d'oltremonte o nuove, dando un calcio alle proprie e native. (Fanfani-Arlìa, 1877)
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